Fondato nel 1976
Camping Club Fermano
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Statuto del Camping Club Fermano - Regolamento interno

Lo statuto dell'aprile 1976, contestuale all'atto costitutivo del Camping Club Fermano, è stato poi aggiornato dall'assemblea dei soci il 13 ottobre 2001 e registrato all'Agenzia delle Entrate il 03.12.2001 al N. 4052 Mod.30.


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Regolamento  Interno

TITOLO  I

DEFINIZIONE - SCOPI

1.1  -  Il presente regolamento interno è stato predisposto dal Consiglio Direttivo del CAMPING CLUB FERMANO nel rispetto dell’articolo 36 dello STATUTO SOCIALE ed approvato dall’Assemblea dei Soci in data 08/03/2015. Entra in vigore da suddetta data. Successive modifiche approvate dall’Assemblea dei soci in data 11/10/2020.
1.2   - Tale regolamento ha lo scopo di disciplinare le eventuali carenze normative non contemplate dallo Statuto Sociale, sempre nell’ambito di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto Sociale. Entra in vigore dalla suddetta data.


TITOLO II
SOCI

2.1  -  I soci già iscritti al Club che, nell’anno in corso, non hanno ancora provveduto al rinnovo dell’adesione al sodalizio continueranno a beneficiare di tutte le iniziative dell’Associazione sino alla chiusura del tesseramento con la sola esclusione del diritto al voto e dei vantaggi connessi al possesso della C.C.I. (Camping Card International). Al 31 dicembre, in caso di mancato rinnovo, saranno considerati dimissionari.
2.2   -  I nuovi soci, a decorrere dalla data della domanda d’iscrizione al Club e del  versamento della quota sociale saranno a tutti gli effetti soci del Club con l'eccezione del caso in cui il Consiglio Direttivo decida che esistono motivi ostativi all'ammissione. In tal caso al socio non ammesso sarà restituita la quota versata e sarà recuperata, da parte del Club, la C.C.I. consegnatagli all'atto dell'iscrizione.
2.3  -  I soci già iscritti ad altri Club aderenti alla Confedercampeggio che desiderino partecipare alle attività del Camping Club Fermano, ma che non intendono pagare un’ulteriore quota associativa federale, potranno essere ammessi, previa decisione del Consiglio Direttivo, ad usufruire di tutte le iniziative promosse dal Club versando un contributo annuale che consentirà loro di frequentare i locali sociali e di fruire delle prestazioni dell’Associazione fermo restando l’esclusione del diritto al voto. L’importo di tale contributo sarà deciso dal Consiglio Direttivo in occasione della delibera delle quote sociali. Sarà rilasciata loro una tessera attestante l’adesione al Club quali simpatizzanti.
2.4  -  I nuovi soci che presentano domanda di adesione al Club dopo la chiusura del tesseramento (solitamente nel mese di ottobre), verseranno la quota d’iscrizione prevista e, previa decisione del Consiglio Direttivo, potranno comunque frequentare i locali sociali e fruire delle prestazioni dell’Associazione sino al termine dell’anno in corso. La validità della loro iscrizione decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2.5  -  I nuovi soci, all'atto dell'iscrizione al Club, verseranno, oltre alla quota sociale prevista per l'anno in corso, un contributo per spese d'iscrizione pari ad  € 5,00 (cinque).


TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI E CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1 - Ad integrazione dell'art. 14 dello Statuto Sociale, tenuto conto del progresso fatto in questi anni dai mezzi di comunicazione, l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci e del  Consiglio  Direttivo potrà avvenire con  l'invio  di  e-mail ai soci e/o tramite i social network e/o con la pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale del Club.
Qualora i revisori dei conti o un decimo degli associati richieda la convocazione di una assemblea (capo 1°  Art. 14 dello Statuto),  il Presidente deve indirla entro trenta giorni dalla richiesta.

 Qualora due membri richiedano la convocazione di un Consiglio Direttivo (capo 2° Art. 21 dello Statuto), il Presidente deve indirlo entro trenta giorni dalla richiesta.
3.2  -  Il Consiglio Direttivo può decidere, di anno in anno, di stipulare una polizza di assicurazione R.C. per tutelare la responsabilità del Presidente in occasione delle attività sociali del Club e/o una polizza R.C. che copra eventuali responsabilità in occasione di particolari attività sociali organizzate dal Club.

3.3 - Il Consiglio Direttivo può decidere, di anno in anno, di premiare con un riconoscimento i soci meritevoli che nell’anno o negli anni precedenti hanno dimostrato particolare attaccamento all’Associazione od hanno contribuito ad incrementare la funzionalità o l’immagine del Club. La premiazione avverrà in occasione dell’Assemblea Annuale dei Soci.

3.4 - I verbali delle Assemblee dei Soci e quelli del Consiglio Direttivo saranno redatti in forma digitale e non più amanuense. Le copie cartacee conservate in archivio, se composte da più pagine, queste saranno tutte autenticate con le firme del Presidente e del Segretario.


TITOLO IV

GRUPPI DI LAVORO

4.1  -  Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi di lavoro formati da soci del Club, con a capo un responsabile, allo scopo di trattare argomenti particolari anche se estemporanei, di organizzare viaggi, convegni o raduni, di mantenere contatti con altre associazioni od enti, di monitorare le strutture di accoglienza dei camper od altre attività che richiedano un’attenzione assidua e dedicata. Il responsabile riferirà costantemente al Consiglio Direttivo le novità. Tali gruppi cesseranno la loro attività allo scadere dell’esigenza per la quale sono stati costituiti.


TITOLO V

VIAGGI - RADUNI – INCONTRI

5.1 - In occasione di viaggi, raduni od incontri organizzati dal Club, il Consiglio Direttivo può decidere, di volta in volta, di richiedere un contributo economico ai partecipanti a copertura totale o parziale delle spese sostenute per organizzare l’evento. Tale contributo potrà essere diverso in funzione del tipo di partecipanti (soci del Camping Club Fermano, soci di altri Club appartenenti alla Confedercampeggio, non soci, organizzatori, guide, autorità, ecc.).


TITOLO VI
UTILIZZO SOCIAL NETWORK

6.1 - La chat e tutti i social-network che appartengono al Camping Club Fermano possono essere utilizzati solamente per comunicazioni inerenti il Plein-Air. Chiunque ne faccia un uso non consono a quanto su esposto, dopo un primo richiamo, l’Amministratore potrà prendere tutti i provvedimenti più opportuni, compresa la sospensione temporanea dal gruppo, fino alla conseguente decisione del Direttivo.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

7.1  -  Per quanto non previsto espressamente dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento Interno, si farà riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.        

S T A T U T O
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1 - E’ costituita dal 23 aprile 1976 con sede in Fermo una Associazione denominata "CAMPING CLUB FERMANO". Essa ha durata illimitata.

ART. 2 - L’Associazione ha lo scopo di riunire le persone che praticano il campeggio nelle sue varie forme e ne tutela i diritti.
Promuove iniziative per un armonico sviluppo della pratica del campeggio e del turismo itinerante nell’ambito di un corretto uso del territorio e dell’ambiente.
Si adopera per sensibilizzare enti pubblici ed operatori privati per la realizzazione di strutture al servizio di tali attività.

ART. 3 - Per la sua attività può aderire alla Federcampeggio, anche tramite i suoi organi regionali, o ad altre associazioni a carattere nazionale od internazionale che abbiano scopi non in contrasto con quelli esposti all’articolo 2.
Per qualsiasi adesione è necessaria una delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci che dovrà approvarla a maggioranza semplice.

ART. 4 - L’Associazione non ha fini di lucro e si mantiene estranea a questioni di carattere politico, religioso e razziale.


TITOLO II
SOCI


ART. 5 - Possono diventare soci le persone che, su loro richiesta, verranno ammesse dal Consiglio Direttivo e che verseranno, se dovuta, la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

ART. 6 - I soci possono essere: “onorari” , “ordinari” , “giovani”.

ART. 7 - I soci “onorari”, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, sono ammessi dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e sono esentati dal versamento della quota associativa.

ART. 8 - I soci “ordinari” sono coloro che, ammessi dal Consiglio Direttivo,verseranno la quota sociale stabilita dal Consiglio stesso.

ART. 9 - I soci “giovani” sono quelli di età compresa tra i 14 e i 28 anni che, ammessi dal Consiglio Direttivo, verseranno la quota sociale per essi stabilita.
I limiti di età possono essere variati con delibera del Consiglio Direttivo anche per adeguarli a quelli fissati dalla Federazione Nazionale di appartenenza.

ART. 10 - I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di fruire delle prestazioni dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato.
La quota associativa è annuale ed ha validità sino al 31 dicembre.

ART. 11 - La qualità di socio si perde per decesso, morosità, dimissioni ed indegnità.


TITOLO III

ORGANI SOCIALI


ART. 12 - Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.

CAPO 1° - ASSEMBLEA DEI SOCI


ART. 13 - L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; essa è costituita da tutti i soci maggiorenni: onorari, ordinari e giovani, ciascuno dei quali dispone di un voto.
Un socio può rappresentare non più di altri due soci con delega scritta del socio delegante.

ART. 14 - L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro il mese di aprile mediante avviso esposto nell’albo sociale e pubblicato nell’eventuale organo di stampa e, in mancanza, mediante invito scritto per posta ordinaria ai soci onorari, ordinari e giovani, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.
L’avviso e l’invito debbono indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata su richiesta dei Revisori dei Conti o di almeno un decimo degli associati.

ART. 15 - L’Assemblea delibera sul Rendiconto Economico-finanziario e sui Bilanci Consuntivo e Preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi generali, sulle direttive di fondo dell’Associazione e sulle modifiche dello Statuto.
Elegge a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
Discute e delibera su altri argomenti messi all’ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea, purché inerenti al conseguimento degli scopi sociali e nei limiti dello Statuto. Delibera inoltre su quanto altro è ad essa demandato per legge o per Statuto.

ART. 16 - L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti, diretta o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. La seconda convocazione può aver luogo almeno un giorno dopo la prima.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 17 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in mancanza da un Vicepresidente; in mancanza di entrambi dalla persona che verrà designata dall’Assemblea stessa.
Il presidente dell’Assemblea nomina il segretario della stessa e se del caso due scrutatori.
Delle riunioni assembleari verrà redatto un processo verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori.


CAPO 2° - CONSIGLIO DIRETTIVO


ART. 18 - Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione; esso è composto da 9 (nove) membri, eletti dall’Assemblea, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Per la loro elezione ciascun avente diritto al voto può esprimere un numero di preferenze non superiore a sei, pari ai due terzi dei membri da eleggere; in caso di parità di suffragi viene eletto il socio con maggiore anzianità di appartenenza all’Associazione.
Sono eleggibili i soci onorari, ordinari e giovani maggiori di età.
Le cariche sociali sono tra loro incompatibili.

ART. 19 - Venendo a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri, entreranno a far parte del Consiglio Direttivo i soci non eletti secondo la graduatoria delle preferenze ricevute nell’ultima votazione.

ART. 20 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Presidente, uno o due Vicepresidenti ed un Tesoriere. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Segretario dell’Associazione.

ART. 21 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri, e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al Rendiconto Economicofinanziario, al Bilancio Consuntivo ed a quello Preventivo ed alle quote sociali.
Per le deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 22 - Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza da un Vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

ART. 23 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni; esso procede pure all’eventuale designazione di collaboratori esterni o assunzione di dipendenti determinandone il compenso, compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.


CAPO 3° - PRESIDENTE


ART. 24 - Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione; può compiere tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi sociali e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari.

ART. 25 - In assenza del Presidente i poteri sono esercitati dal Vicepresidente delegato o, in mancanza di delega, da quello nominato dal Consiglio Direttivo.


TITOLO IV

SEGRETARIO E TESORIERE


ART. 26 - Il Segretario dell’Associazione è nominato e revocato dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, anche al di fuori di questo.
Se non è consigliere non ha diritto al voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.
Può essergli attribuita dal Consiglio Direttivo una indennità annuale.

ART. 27 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione e ne tiene la contabilità.


TITOLO V
PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE - BILANCI


ART. 28 - Il Camping Club Fermano ha patrimonio proprio distinto da quello della Federcampeggio e degli altri organismi ai quali aderisce.
Il patrimonio dell’Associazione é costituito da:
a) quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
b) contributi di Enti pubblici e privati e di privati;
c) beni mobili ed immobili di cui l’Associazione é proprietaria per acquisti, lasciti e donazioni;
d) altri valori di cui abbia piena disponibilità.

ART. 29 - Le rendite patrimoniali, le quote sociali, i contributi ed i proventi comunque derivanti dall’esercizio delle varie attività sociali, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell’Associazione.

ART. 30 - L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il Rendiconto Economico-finanziario, il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo per il successivo esercizio, da presentare al Collegio dei Revisori per il controllo e da sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.

ART. 31 -
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il contributo associativo è intrasmissibile, salvo che in caso di morte del socio che ha versato la quota, e non rivalutabile.


TITOLO VI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


ART. 32 - Il controllo dell’amministrazione è affidato ad un Collegio composto da tre revisori effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea dei Soci; dura in carica come il Consiglio Direttivo e ciascun componente può essere rieletto.
Ciascun avente diritto al voto può esprimere un numero di preferenze non superiore a due, pari ai due quinti dei membri da eleggere. In caso di parità di suffragi viene eletto il socio con maggiore anzianità di appartenenza all’Associazione.
I componenti nominano nel loro seno un Presidente.
Le funzioni dei revisori sono regolate dal regolamento interno e, per quanto da questo non previsto, dalle norme del Codice Civile sui sindaci.
I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire nel verbale le proprie osservazioni.
Nessun compenso spetta al Presidente del Collegio ed ai revisori.


TITOLO VII
COLLEGIO DEI PROBIVIRI


ART. 33 - Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea dei Soci; dura in carica come il Consiglio Direttivo, ha modalità di elezione identiche a quelle del Collegio dei Revisori dei Conti e ciascun componente può essere rieletto. Nel loro seno i componenti nominano un Presidente del Collegio.
Il Collegio dei Probiviri dirime e decide le controversie fra i soci e quelle fra il Consiglio Direttivo ed i soci nell’ambito delle attività sociali. Le decisioni del Collegio sono inappellabili.


TITOLO VIII
MODIFICHE STATUTARIE - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE


ART. 34 - Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea dei Soci.
In prima convocazione le variazioni sono approvate con la maggioranza dei voti, diretti e per delega, purché rappresentino il 50% (cinquanta per cento) più uno del corpo sociale; in seconda convocazione sono approvate con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.
Per le variazioni imposte da leggi dello Stato é competente il Consiglio Direttivo; esse saranno ratificate dall’Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.

ART. 35 -. L’Assemblea dei Soci, con voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, può deliberare lo scioglimento dell’Associazione provvedendo alla nomina del liquidatore.
Il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
I Revisori in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI


ART. 36 - Il funzionamento dell’Associazione, oltre che dal presente Statuto, potrà essere disciplinato da un regolamento interno da predisporre a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall’Assemblea dei Soci.

ART. 37 - Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto e dall’eventuale regolamento interno, si farà riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

Ultimo aggiornamento: 02/02/2021
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